regolamento

Il regolamento sulla formazione obbligatoria

<<Le nuove linee guida in vigore dal 01 gennaio 2020>>

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la formazione continua per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Il CNAPPC ha realizzato una piattaforma online (iM@teria) per la gestione dei crediti formativi. Per maggiori informazioni vedi << QUI >>

L’Ordine organizza gli eventi formativi tramite l’arch.academy.
Il REGOLAMENTO – versione ultima del 02/08/2017 –  è stato approvato dal Ministero.

>> Nota tecnica (triennio 2014-2016)
>> Linee Guida (triennio 2017-2019)
>> Linee Guida (triennio 2014-2016)

Vademecum con le domande piú frequenti FAQ vedi << QUI >> e anche sotto.

Riportiamo come estratto i punti piú importanti del regolamento e delle linee guida:

Crediti obbligatori:

  • I CFP da acquisire nel triennio formativo sono 60 di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale
    continuo sui temi delle discipline ordinistiche.
  • CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10
  • Eventuali crediti maturati in eccesso possono essere riportati nel triennio successivo nel limite massimo di 20 crediti. Eventuali crediti eccedenti sui temi delle discipline ordinistiche verranno riportati come crediti “normali”

Aree oggetto dell’attività formativa

  1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
  2. gestione della professione;
  3. discipline ordinistiche;
  4. sostenibilità;
  5. storia, restauro e conservazione;
  6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
  7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

Attività formativa svolta all’estero
Saranno validati tramite gli Ordini territoriali, con verifica del Consiglio Nazionale, le attività di formazione svolte all’estero, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.

Attività formativa svolta presso altri Ordini e Collegi professionali
Le attività formative e gli eventi promossi da altri Ordini o Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti linee guida, possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti secondo quanto previsto dalle linee guida.

Dipendenti pubblici
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.

Riconoscimento e registrazione dei crediti
Il riconoscimeno e la registrazione dei CFP è attività di competenza dell’Ordine territoriale di riferimento, di altri Ordini degli Architetti italiani, di enti terzi accreditati, nonchè del CNAPPC stesso tramite la piattaforma iM@teria (casi specifici di autocertificazione di attività formativa).

Esoneri

  • maternità, paternità e adozione riducendo l’obbligo formativo di 20 CFP, ivi compresi i 4 CFP obbligatori in materia di discipline ordinistiche;
  • malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
  • altri casi di impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (è precluso lo svolgimento della professione)
  • non svolgimento della professione neanche occasionalmente per 1 anno, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione di:
    • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
    • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
    • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
  • per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.